Una sentenza storica è quella emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, Dott.ssa Marino, sia per il contenuto sia per il delicato periodo in cui è stata emanata.
Il dispositivo del Giudice ha riconosciuto a Marco Tuttolomondo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la nota azienda spagnola di consegne a domicilio “Glovo” dopo che lo stesso fattorino quarantanovenne era stato ingiustamente “disconnesso” dalla piattaforma per la quale consegnava cibi e bevande.
Giuridicamente la questione trova fondamento nella previsione normativa contenuta nell’art. 2094 c.c. che disciplina il rapporto di lavoro subordinato. Viene definito tale il rapporto di lavoro caratterizzato dall’ assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro, dalla continuità della disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione di lavoro e dall’inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione produttiva.
Questa tipologia di occupazione costituisce la forma ordinaria dei rapporti d’impiego, anche a discapito delle cosiddette forme di lavoro flessibili.
Peraltro, da gennaio 2016, con l’introduzione del cd. Jobs Act (D. Lgs. 81/2015), le norme relative al lavoro subordinato sono applicate anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di impiego esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Con riguardo alla disciplina sul licenziamento bisogna tenere bene a mente quelle che sono le linee guida indicate dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la reintegra nel posto di lavoro può essere disposta solo quando, a seguito di licenziamento illegittimo, lo stesso risulti essere: verbale; discriminatorio; per cause di maternità; per motivi inerenti al matrimonio; per motivi disciplinari ma il fatto non sussiste (Cass. sent. n. 12786/2019).
In tutti gli altri casi, pur essendo in presenza di un licenziamento illegittimo, si avrà diritto esclusivamente ad un risarcimento che ristori il danno subito.
Nel caso di specie, il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra l’azienda “Glovo” e il rider, ha dato seguito al procedimento giudiziale, permettendo così al Giudice di entrare nel merito della questione.
Il Tribunale di Palermo, applicando le norme di settore alla luce delle direttive imposte dalla Cassazione, ha ritenuto fondata la questione posta da Marco Tuttolomondo sull’illegittimo licenziamento da lui patito, riconoscendo il rider come lavoratore subordinato e disponendone l’assunzione a tempo indeterminato con un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il Giudice ha riconosciuto al rider il diritto al risarcimento del danno, relativo al lucro cessante ed al mancato guadagno, patito dal fattorino dal momento del suo ingiusto “licenziamento” sino al momento della sua reintegra nel posto di lavoro.
Per la prima volta un Tribunale italiano ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, di un rider. Tuttavia questo appare essere esclusivamente il primo passo dato che un tavolo di contrattazione collettiva è stato aperto (ed è tutt’ora aperto) per trovare la migliore soluzione al fine di garantire i diritti assistenziali ed i diritti lavorativi anche dei cosiddetti “rider”.