È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, meglio noto come “Decreto Rilancio”.

Da un’analisi fatta dal Segretario nazionale della Uilca Giuseppe Bilanzuoli, sono diversi i punti con effetti sul lavoro dipendente e sui lavoratori del credito, delle assicurazioni e delle esattorie.

La proroga Cig emergenza covid-19: i datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per emergenza Covid–19 per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio sino al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nello stesso periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito di tutte le nove settimane precedentemente concesse.

Vengono concessi ulteriori 15 giorni di congedo, sino ad un massimo di 30, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, fruibili entro il 31 luglio 2020. L’indennità sarà pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica nel caso di figli con disabilità.

Continua la possibilità dello smart working. A beneficio dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, sarà possibile, anche in assenza di accordi individuali, prestare la propria prestazione lavorativa in modalità di smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.

Come avvenuto per marzo e aprile, sono estesi anche a maggio e giugno 2020 gli ulteriori 12 giorni di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, nr. 104.

Viene esteso sino al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza delle condizioni previste.

Il divieto di licenziamento, che il Decreto Cura Italia aveva previsto per 60 giorni dalla data del 17 marzo 2020, con il DL Rilancio viene esteso a 5 mesi (fino al 16 agosto 2020).

 

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